LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art. 82  del decreto  del Presidente  della Repubblica  24
luglio  1977, n.  616, con  cui sono  state delegate  alle regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio 1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Vista  la  deliberazione di  giunta  regionale  n. IV/3859  del  10
dicembre  1985,  avente per  oggetto  "Individuazione  delle aree  di
particolare interesse ambientale  a norma della legge  8 agosto 1985,
n. 431";
  Vista la  deliberazione della giunta  regionale n. IV/31898  del 26
aprile 1988, avente per oggetto  "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione  di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse ambientale individuate dalla regione  a norma della legge 8
agosto 1985,  n. 431,  con deliberazione n.  IV/3859 del  10 dicembre
1985";
  Vista  la deliberazione  della  giunta regionale  n.  22971 del  27
maggio  1992, con  la  quale  si ravvisa  l'esigenza  di estendere  i
criteri e  le procedure per il  rilascio di autorizzazioni ex  art. 7
della  legge 29  giugno 1939,  n.  1497, fissati  con la  sopracitata
deliberazione della giunta  regionale n. 31898/88, anche  ad opere di
riconosciuta rilevanza economicosociale;
  Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
  che in data 13 febbraio 1997, prot. 5692 e' pervenuta l'istanza del
comune di  Livigno (Sondrio) di  richiesta di stralcio delle  aree ai
sensi dell'art. 1-ter della legge n.  431/1985 da parte del comune di
Livigno per la realizzazione di alloggi per i dipendenti pubblici;
  che  dalle  risultanze   dell'istruttoria  svolta  dal  funzionario
competente,  cosi'  come  risulta   dalla  relazione  agli  atti  del
servizio,  si   evince  che  non  sussistono   esigenze  assolute  di
immodificabilita' tali  da giustificare la permanenza  del vincolo di
cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene
che  vada riconosciuta  la necessita'  di realizzare  l'opera di  cui
trattasi, in  considerazione dell'esigenza  di soddisfare  i suddetti
interessi pubblici e  sociali ad essa sottesi, i  quali rivestono una
rilevanza ed urgenza  tali che la giunta regionale  non puo' esimersi
dal prenderli in esame, in  ragione dei problemi gestionali correlati
al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assoggettata;
  Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto
opportuno,  quindi,  stralciare   l'area  interessata  dall'opera  in
oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto che,  ai sensi  dell'art. 1  del decreto  legislativo n.
40/1993,  come  modificato dall'art.  1  del  decreto legislativo  n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
  1) di  stralciare, per  le motivazioni di  cui in  premessa, l'area
ubicata in comune di Livigno (Sondrio),  foglio n. 41, mappale n. 87,
per la sola parte interessata  e necessaria all'intervento in oggetto
indicato,   dall'ambito   territoriale    n.   2,   individuato   con
deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,
per  la  realizzazione  di  alloggi  per  i  dipendenti  pubblici  in
localita' "Teola";
  2)  di  ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
precedente punto n.  1), l'ambito territoriale n.  2, individuato con
la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana, ai sensi  dell'art. 12 del  regolamento 3
giugno  1940,  n. 1357,  e  nel  bollettino ufficiale  della  regione
Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo  comma,  della  legge
regionale 27  maggio 1985, n.  57, cosi' come modificato  dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 8 aprile 1997
                                            Il segretario: Minichetti